Con il concetto di patria potestĂ , oggi piĂš correttamente definita come responsabilitĂ  genitoriale, ci si riferisce all’insieme di diritti e doveri che, indicati di volta in volta dalla legge, fanno capo a entrambi i genitori nei confronti e nell’interesse della loro prole. Tale responsabilitĂ  genitoriale può andare incontro a decadenza nel caso in cui, uno o entrambi i genitori, trascura l’adempimento dei doveri ricadenti nella sua potestĂ , o, parimenti, abusa dei relativi poteri, provocando o rischiando di provocare un importante pregiudizio ai figli. Vediamo quali sono i presupposti della decadenza dalla potestĂ  genitoriale, come si propone la relativa domanda e qual è il fondamento della disposizione posta a tutela dei minori.

Il diritto dei minori a vivere in un ambiente familiare sano

La definizione di “Decadenza dalla responsabilitĂ  genitoriale” ci viene fornita dall’art. 330 del codice civile. Questo recita testualmente quanto segue: “Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilitĂ  genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”. Ciò significa che, il giudice, può decidere l’allontanamento del figlio convivente o del genitore quando quest’ultimo maltratta o abusa del minore, provocando un reale o potenziale pregiudizio alla prole. Dalla disposizione si evince facilmente l’obiettivo del legislatore: questo vuole infatti tutelare e garantire il diritto dei minori a crescere serenamente in un contesto familiare sano ed equilibrato, a essere educato e istruito in modo compatibile con le sue necessitĂ  e aspirazioni, ricevendo le dovute cure e le fondamentali cure da parte di entrambi i genitori. Vediamo adesso quali sono, nel dettaglio, i presupposti affinchĂŠ il giudice possa pronunciare la decadenza dalla responsabilitĂ  genitoriale di uno o di entrambi i genitori. 


Fondamento e scopo dell’articolo 330 e 333 c.c

Il fondamento delle previsioni normative relative alla revoca della potestĂ  genitoriale è afferente al principio di tutela che la Costituzione riconosce in capo ai minori. Tali disposizioni riconoscono infatti in capo ai Giudici il potere di valutare la presenza di una condotta potenzialmente pregiudizievole dei genitori nei confronti dei minori, in modo da disporre, eventualmente, la loro decadenza nel caso in cui il loro comportamento sia contrario agli interessi predominanti della prole, provvedendo contestualmente alla sostituzione di chi non adempie ai propri obblighi genitoriali. Il diritto di crescere in un ambiente familiare sano e sereno è infatti riconosciuto anche dalla Costituzione, che all’articolo 30 recita testualmente: “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacitĂ  dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti”. 

Presupposti per la decadenza dalla responsabilitĂ  genitoriale

Da quanto suddetto si evince facilmente che, per essere dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale, è necessario che il comportamento del genitore abbia provocato un pregiudizio al figlio, e che tale provvedimento sia concretamente corrispondente all’interesse del minore (questo perché la ratio della disposizione normativa è proprio quella di garantire ai figli il diritto di crescere in un contesto familiare sereno, dando al giudice il compito fondamentale di valutare la possibilità di recupero del ruolo genitoriale della persona decaduta dalla responsabilità). 

L’obbligo di mantenimento del genitore decaduto dalla potestà genitoriale

Va subito chiarito che la decadenza della potestà genitoriale non pregiudica l’obbligo del genitore di mantenere il figlio nei cui confronti è venuta meno la potestà, nei limiti in cui, ovviamente, tale previsione sia compatibile con gli effetti della pronuncia: entrambi i genitori, infatti, dovranno continuare a mantenere i figli in proporzione alle loro sostanze e capacità di lavoro. Va specificato infatti che, al riguardo, il genitore che omette di prestare i necessari mezzi di sussistenza ai figli minori, a prescindere dalla presenza o meno della sua responsabilità genitoriale, può andare incontro a responsabilità penale per omessa prestazione. Ma concretamente, quali conseguenze produce il provvedimento di decadenza della potestà genitoriale?


Quali effetti produce la decadenza dalla responsabilitĂ  genitoriale?

Va innanzitutto detto che se la pronuncia di decadenza viene prevista solo nei confronti di un genitore, sarĂ  l’altro non decaduto a dover esercitare la potestĂ  genitoriale sul figlio, in modo esclusivo. Se la decadenza dovesse riguardare entrambi i genitori invece, il giudice può ordinare il collocamento del minore al di fuori del contesto genitoriale, ossia attribuendo a terze persone, in particolare a istituzioni pubbliche, l’esercizio della responsabilitĂ  genitoriale.

Procedimento decadenza dalla responsabilitĂ  genitoriale

La procedura da seguire per avere il provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale è prevista dall’articolo 336 del codice civile: questo prevede che il ricorso al giudice può essere effettuato dall’altro genitore, dai parenti o dal pubblico ministero. In seguito al ricorso, il tribunale provvederà ad assumere le informazioni necessarie del caso, e dopo aver sentito il pubblico ministero provvederà in camera di consiglio. Se il minore interessato ha già compiuto 12 anni, o se viene comunque ritenuto capace di discernimento, il giudice può disporne previamente l’ascolto, prima di pronunciarsi in merito. Qualora vi fosse urgenza, il tribunale può ordinare, anche d’ufficio, l’adozione di provvedimenti temporanei nell’interesse del minore. 


La reintegrazione del genitore decaduto dalla potestà genitoriale: è possibile?

La decadenza della potestĂ  genitoriale non è un provvedimento definitivo: la legge prevede anche la possibilitĂ  che il genitore decaduto sia reintegrato, nel caso in cui siano cessate le ragioni per le quali il provvedimento era stato adottato (sempre che venga escluso ogni pericolo di pregiudizio per il minore). L’articolo 332 del codice civile, infatti, recita testualmente quanto segue: “Il giudice può reintegrare nella responsabilitĂ  genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio”. Per adottare tale provvedimento è necessario disporre dell’assistenza di un avvocato difensore, specializzato in diritto di famiglia. Lo studio dell’avvocato familiarista a Torino rimane a disposizione per qualsiasi necessitĂ  e chiarimento.

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