In caso di divorzio, separazione o cessazione di convivenza dei genitori i figli, se non economicamente autosufficienti o minorenni, hanno il diritto di ricevere dal genitore non collocatario, cioè da quello con cui i figli non vivono stabilmente, l’assegno per il mantenimento e il versamento di una somma pari al 50% delle cosiddette spese straordinarie.
Cosa si intende per assegno di mantenimento?
Si tratta di un importo fisso che va versato mensilmente.
Cosa si intende per spese straordinarie?
Le spese straordinarie riguardano eventi eccezionali ed imprevedibili, come quelli di ambito medico, scolastico o sportivo che comportano appunto l’erogazione di somme saltuarie.
Cosa succede se il genitore non collocatario si rifiuta di pagare?
Nel caso in cui il genitore non collocatario si rivelasse inadempiente ai propri doveri è possibile per l’altro genitore tutelarsi sia civilmente che penalmente.
Tutela civile
Se a venir meno è l’assegno mensile allora è possibile passare direttamente al pignoramento dei crediti e dei beni mobili ed immobili del genitore debitore poiché il provvedimento di separazione o divorzio funge da valido “titolo esecutivo”. Su tale provvedimento si deve basare un “atto di precetto” da notificare al debitore. Non è quindi necessario richiedere un decreto ingiuntivo al Tribunale.
Se invece il genitore non collocatario risulta debitore della sua percentuale sulle spese straordinarie allora sarà prima necessario quantificare in una nuova sede giudiziaria l’ammontare del debito. Perciò è fortemente consigliato al genitore collocatario di conservare tutti i documenti giustificativi, come ricevute, scontrini o fatture, atti a comprovare la somma delle spese sostenute e non adeguatamente rimborsate.
Cosa succede se il genitore non collocatario continua a non pagare?
Nel caso in cui, ricevuto l’atto di precetto, il genitore continui a non pagare allora la legge interviene sequestrando ogni tipo di bene del debitore e richiedendo il versamento del mensile e delle spese straordinarie agli altri ascendenti legittimi più prossimi, come i nonni.
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Tutela penale
È possibile perseguire penalmente il coniuge inadempiente attraverso denuncia, che una volta depositata non può più essere ritirata. Ciò è possibile poiché non pagando ciò che deve egli si rende colpevole di reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
La pena, in caso di condanna, porta ad una multa o ad un massimo di un anno di reclusione.
Legge di Stabilità 2016
Nel 2016 è stato stanziato un fondo a sostegno dei coniugi creditori. La Legge di Stabilità stabilisce che se il genitore non collocatario non paga gli alimenti al coniuge lo Stato anticiperà per lui.
Se il nucleo familiare corrisponde ai requisiti richiesti allora lo Stato stesso verserà la quota mensile al genitore creditore.