Il riparto delle spese straordinarie é materia come noto, molto delicata, perché oggetto di non poche controversie soprattutto nei casi – tutt’altro che infrequenti – di disaccordo fra genitori sulla quantificazione delle spese oggetto degli obblighi di mantenimento.Per affrontare la materia e cercare di fornire linee guida per la gestione di situazioni tutt’altro che inusuali è intervenuto, attraverso un accordo stipulato fra l’Ordine degli Avvocati di Torino e il competente Tribunale, il Protocollo di Torino del 15.03.2016.In particolare, l’accordo interviene sull’argomento, sotto due profili.Il primo, potremmo dire, di natura concettuale, nella misura in cui punta a dare una sostanziale definizione di ciò che può o meno rientrare nell’ambito delle spese straordinarie.Il secondo invece, di carattere operativo, perché introduce delle novità sul piano delle comunicazioni che dovranno intervenire fra ex coniugi per il riconoscimento delle spese stesse.Quanto alla definizione e alla puntuale individuazione delle spese straordinarie, il testo del protocollo segna una distinzione netta fra le spese cosiddette ordinarie, cioé quelle rientranti nell’assegno di mantenimento e che sono dunque caratterizzate da prevedibilità e conoscibilità; e quelle straordinarie, che al contrario, si differenziano per il loro carattere estemporaneo e pertanto imprevedibili, sia per ciò che concerne il loro valore che la loro natura.In particolare rispetto a queste ultime, il protocollo compie un’ulteriore differenziazione. Le spese straordinarie infatti, si distingueranno in spese che necessitano del previo consenso di entrambi i genitori e quelle spese, cosiddette “obbligatorie” , per le quali invece, la necessità ne impone l’urgenza, sottraendole quindi al preventivo consenso di entrambi i genitori.Quanto ai contenuti delle spese straordinarie, ferma restando la legittimità di una riflessione sulla corretta imputazione o meno di alcune voci, alle spese straordinarie, va certamente evidenziato un dato. E cioé che il protocollo si muove in un ambito giuridico che è capace di cogliere, come é connaturato ad ordinamenti moderni, l’evoluzione sociale che ne caratterizza il contesto in cui si inserisce. Si ritrovano infatti, nell’alveo delle spese straordinarie, una serie di costi che leggono il mutare del contesto sociale, riconoscendo quindi un’evoluzione nei costumi e nelle abitudini, dando dignità a spese che vengono considerate, contrariamente a quanto accaduto in passato, meritevoli di divenire oggetto di rilievo e tutela da parte dell’ordinamento. Ciò a beneficio anzitutto dei figli – oltreché ad una più coordinata gestione delle spese fra genitori – che si vedono riconosciute una serie di esigenze fino ad oggi rimesse alla discrezionalità di ex coniugi, rispettivi legali e competenti Tribunali.La natura temporale – l’urgenza – e quella voluttuaria delle spese straordinarie, sono i criteri che ne rendono di volta in volta necessario l’espressione del consenso o meno.Fra le spese straordinarie di natura obbligatoria e quindi non necessitanti il consenso di entrambi i genitori, rientrano le spese scolastiche sostenute presso Istituti pubblici. Tasse e libri di testo individuati dal singolo corso di studi all’apertura dell’anno scolastico; spese per il trasporto pubblico e quelle richieste da gite scolastiche senza pernottamento.Fra le spese extra assegno previste, che non richiedono l’accordo di entrambi i genitori, ci sono inoltre le spese sostenute per la frequenza di corsi extrascolastici – al massimo uno all’anno – le spese di cura degli animali che vivano presso il genitore assegnatario dell’affidamento del minore, nonchè quelle, relative a mezzi di trasporto personale quali i motocicli di cui i minori siano eventualmente i possessori. Sostenibili, senza preventivo accordo, anche le spese previste per la frequentazione di scuole guida finalizzata al conseguimento della patente per la guida di auto o moto.