I casi di irreperibilità del coniuge sono più frequenti di quanto non si possa immaginare. La condizione di irreperibilità si verifica nel momento in cui una delle due parti fa in modo di non lasciare un recapito a cui può essere rintracciato. I modi per rendersi irreperibile sono diversi: trasferimento di residenza senza comunicare lo spostamento, trasferimento all’estero senza comunicazione al consolato sono le fattispecie più comuni quando si tratta di cittadini italiani. Ma l’irreperibilità è frequente soprattutto per i cittadini stranieri che, dopo la separazione dal coniuge, scelgono di tornare nel loro Paese o di andare in un altro Stato estero facendo perdere le loro tracce.
Anche quando il coniuge diventa irreperibile e non dà più notizie di sé è possibile ottenere la separazione ed il divorzio.  Per chiedere la separazione/divorzio da un coniuge irreperibile è necessario aprire un contenzioso giuridico. Si deve, quindi, avviare una procedura tramite l’avvocato, tenuto a depositare presso il tribunale competente il ricorso e le motivazioni della richiesta. Queste devono essere recapitate all’altro coniuge insieme alla data fissata per l’udienza: l’istanza non verrà mai recapitata all’altra parte, perché il tutto viene inoltrato all’ultimo indirizzo conosciuto, al quale il coniuge si è reso irreperibile.
Tuttavia, non sono rari i casi in cui, nel momento in cui viene recapitata l’istanza all’ultimo indirizzo riconosciuto, il coniuge irreperibile faccia la sua ricomparsa. In questo caso è possibile avviare la procedura consensuale, se vengono raggiunti degli accordi.
Durante l’udienza, se il giudice stabilisce che è stato seguito tutto l’iter previsto dal Codice di Procedura Civile per la notifica al coniuge, stabilisce instaurato il rapporto di contraddittorio. Questo avviene anche se la notifica non viene ritirata (entro un determinato lasso temporale) dal coniuge chiamato a giudizio. Se non sussistono vizi di forma e di contenuto nella notifica inoltrata, il giudice dichiara come contumace il coniuge irreperibile e può avviare la causa di divorzio anche in sua assenza. La dichiarazione di contumacia prevede che, formalmente, il giudice consideri presente in aula anche il coniuge irreperibile, pertanto la causa civile procede regolarmente fino a che non giunge alla sentenza. Essendo contumace, il coniuge irreperibile non ha diritto di opporsi alle domande della parte attiva e non può proporne altre, pertanto il procedimento risulta essere molto più snello e rapido. Le sentenze di separazione/divorzio in contumacia hanno tempi di risoluzione assai veloci, circa la metà di quelli prevista da una procedura di divorzio tradizionale. L’accoglimento della richiesta di divorzio è sempre positiva per il coniuge richiedente.
L’avvocato Divorzista Stefania Cita può predisporre il ricorso per separazione e divorzio giudiziale, nei confronti del coniuge irreperibile, anche con il patrocinio a spese dello Stato.