L’assegno di mantenimento ai figli è un obbligo che il genitore non convivente ha nei confronti dei propri figli, stabilito dal giudice in caso di separazione o divorzio. Tuttavia, in alcune circostanze il beneficiario dell’assegno potrebbe valutare la possibilità di rinunciarvi.
Ma è possibile rinunciare all’assegno di mantenimento dei figli minori da parte del beneficiario? Iniziamo col precisare che il diritto al mantenimento dei figli è riconosciuto dalla legge italiana come un diritto indisponibile, ossia un diritto che non può essere oggetto di rinuncia con gli accordi tra le parti.
Di questo tipo di diritti si può disporre solamente con autorizzazione del giudice e qualsiasi accordo tra le parti che ne limiti la portata è nullo. Ad esempio, è nullo il patto tra i genitori volto a ridurre l’importo del mantenimento stabilito dal giudice con la separazione.
Sebbene il diritto dei minori a ricevere il mantenimento sia tutelato dalla legge, in alcune circostanze il beneficiario dell’assegno potrebbe ritenerlo non necessario o non più adeguato per garantire il benessere dei figli. Tuttavia, tale scelta non è possibile se non c’è l’accordo dell’altro genitore, ovvero l’obbligato al pagamento.
Se Il genitore affidatario intende rinunciare all’assegno di mantenimento a favore dei figli, egli dovrà richiederlo al Tribunale competente. Il giudice dovrà accertare che effettivamente la rinuncia sia nell’interesse della crescita e sviluppo dei minori e che la decisione non sia frutto di pressioni o costrizioni da parte del genitore obbligato al pagamento.
La rinuncia all’assegno di mantenimento è quindi una scelta complessa e delicata
che richiede una valutazione attenta della situazione familiare e degli interessi dei minori coinvolti. Tuttavia, in alcune situazioni eccezionali, può essere autorizzata dal Tribunale qualora ci siano valide ragioni a sostegno della richiesta.
Come fare per eliminare o modificare il mantenimento dei figli.
L’unico modo per modificare l’importo del mantenimento dei figli o per eliminarlo, consiste nel presentare ricorso ai sensi dell’art. 710 del codice di procedura civile ( ricorso per la modifica delle condizioni ). Il Tribunale valuterà, nel merito, se le necessità e le condizioni della prole sono cambiate e provvederà a eliminare o modificare l’obbligo.